I Video

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter!!







Lo Statuto
Lo Statuto
Amministrazione
DENOMINAZIONE

E' costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO ALTS - (ONLUS)".

SEDE
L'associazione ha sede in Napoli in Corso Umbero I, 35.
SCOPI

L'associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è un organismo liberamente costituito ai fini di svolgere ed organizzare attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo, gratuito da parte degli aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto. L'associazione non ha finalità politiche, è apartitica ed ha una struttura democratica; le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuita è qualsiasi prestazione fornita dagli aderenti.
Essa ha, in particolare, lo scopo di:

- organizzare e promuovere iniziative volontarie e di assistenza e riabilitazione fisica e psicosociale a favore di pazienti con tumore mammario;
- promuovere la conoscenza e l'attuazione delle metodiche di prevenzione, diagnosi, terapia e controllo della malattia del seno;
- promuovere iniziative di ricerca scientifica sui tumori del seno; - stabilire relazioni con associazioni affini e con enti nazionali ed internazionali cointeressati agli scopi dell'associazione;
- contribuire alla formazione di personale e promuovere l'attuazione di strutture socio-sanitarie di senologia;
- svolgere qualsiasi attività per la soluzione delle problematiche sociali connesse alla senologia;
- promuovere l'attuazione e la diffusione di programmi psicologici sul territorio per pazienti affetti da tumore mammario;
- raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate ai punti precedenti;
- stipulare convenzioni, funzionali ai fini da perseguire, con lo Stato, le Regioni, le provincie autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici e/o privati.

L'associazione persegue i fini statutari con attività svolte direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi d'intervento di volta in volta stabiliti. Cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti d'incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, volti alla promozione delle proprie finalità. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate dall'assemblea con le maggioranze a dirsi.

PATRIMONIO

* dai contributi degli associati e dalle quote di iscrizione;
* dai contributi di privati non associati;
* dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo, nonch‚ dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
* da eventuali donazioni e lasciti;
* da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
* da contributi di organismi internazionali;
* da rimborsi derivanti da convenzioni;
* da introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonch‚ di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS; che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono associati ordinari gli associati successivamente ammessi a far parte del sodalizio. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'asociazione si propone e l'ompegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo;

L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonch‚ delle quote associative minime dovute dagli associati fondatori e ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie, ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e/o annuale; è comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al patrimonio dell'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, quindi, e nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, n‚ in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento; il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, n‚ per successione a titolo universale e non è rivalutabile.

ASSOCIATI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può nominare un numero illimitato di associati onorari. Essi possono essere nominati tra tutti coloro che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'associazione stessa.
Gli associati onorari, all'interno dell'associazione, hanno poteri esclusivamente consultivi.

Gli associati onorari si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite dal presente statuto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
- per decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo, a seguito del mancato - pagamento della quota associativa nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo stesso per l'anno a cui si riferiscono;
- per morte, recesso, od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purch‚ sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata delibrata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri, di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

ADERENTI

Chiunque ritenga di condividere le finalità dell'Associazione, senza però volerne far parte integrante, così da acquistare la qualifica di associato, può effettuare a favore dell'Associazione stessa versamenti spontanei di qualsiasi importo, in modo da sostenerla nelle proprie iniziative.

ASSEMBLEA

Art. 13) L'assemblea è formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari. Hanno diritto al voto i soli soci fondatori ed ordinari, in ragione di un voto ciascuno. Qualora esistano strutture territoriali locali affiliate, come di seguito indicato, all'assemblea parteciperanno i delegati periferici in ragione di uno ogni cento associati, con un massimo di cinque per ogni struttura periferica; ciascun delegato ha diritto ad un voto e tale voto deve essere computato nella determinazione dei quorum di presenza e deliberativo.

Art. 14) L'assemblea è convocata mediante avviso scritto agli associati effettuato almeno quindici giorni prima della data di riunione fissata dal Consiglio Direttivo o mediante avviso pubblicato nei trenta giorni precedenti la data di riunione fissata dal Consiglio Direttivo sul Bollettino Informativo ALTS Notizie: * in via ordinaria, due volte l'anno e precisamente entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; ed entro il 30 novembre, per approvare il bilancio di previsione e il programma dell'esercizio successivo e, quando occorre, per il rinnovo delle cariche sociali; * in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, ovvero un decimo degli associati, fondatori ed ordinari, ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto.


L'assemblea delibera:

* sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
* sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
* sull'approvazione di regolamenti che disciplinino la vita e l'attività dell'Associazione;
* sulle modificazioni del presente statuto e dei regolamenti approvati;
* sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione o di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
* sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Allorquando l'assemblea deve deliberare sulle nomine alle cariche sociali, così come risulterà dall'avviso di convocazione con relativo Ordine del Giorno, gli aspiranti a dette cariche dovranno manifestare la loro candidatura a tale nomina fino al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea. Tale dichiarazione di disponibilità sarà resa nota all'assemblea, prima di procedere alle votazioni al fine di evitare dispersioni di voti (nei confronti di chi non è disponibile ad assumere l'onere di una carica associativa) e di facilitare lo svolgimento delle operazioni dell'elezione.

Art. 15) L'assemblea, salvo quanto previsto al successivo terzo comma del presente articolo, per decidere modifiche allo statuto e per approvare eventuali regolamenti o modificare quelli già esistenti, delibera in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati fondatori ed ordinari; in seconda convocazione la deliberazione (presa sempre a maggioranza di voti) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati fondatori ed ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea. Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato ai sensi del successivo art. 20), ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da un Segretario designato durante l'adunanza dell'assemblea medesima. Ciascun associato può rappresentare, per delega, un massimo di cinque altri associati. Le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto e ciascun associato portatore di deleghe avrà diritto a tante schede quante sono le deleghe affidategli.

Â