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Comitati
Statuto

ORGANISMI LOCALI TERRITORIALI

Art. 24) E' possibile la creazione di strutture locali (la cui azione è circoscritta ad un ambito territoriale determinato) dipendenti, che aderiscano e facciano propri gli intendimenti e le finalità perseguite dall'Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno - ALTS (ONLUS)" nazionale.
Esse possono cvostituirsi in Associazioni di volontariato o in Comitati Cittadini ed avranno una circoscrizione territoriale in cui realizzare la propria azione, coincidente con il territorio del Comune in cui hanno la propria sede.
E' prevista la possibilità, per la struttura territoriale locale, di presentare all'Associazione centrale una richiesta per poter estendere la propria azione oltre i confini del Comune di appartenenza, in un ambito territoriale multicomprensoriale ben definito, per motivate esigenze di servizio, dovute anche all'assenza di strutture analoghe sul territorio.
Dette strutture periferiche assumeranno la denominazione "Associazione per la lotta ai Tumori del Seno ALTS (ONLUS) comitato di à"

Art. 25) Coloro che vogliono creare una struttura locale che intenda aderire all' ALTS (ONLUS) dovranno presentare presso la sede dell' Associazione una domanda scritta, in triplice copia, firmata da tutti coloro che si propongono come soci fondatori di detta struttura locale (da un numero minimo di cinque ad un massimo di quindici).
Dovranno essere indicati:
- la forma giuridica prescelta per la struttura a crearsi (Associazione o Comitato);
- il Comune dove essa avrà sede ed il cui territorio costituisce anche il limite del raggio di azione dela struttura (salvo quanto innanzi detto), con l'indirizzo preciso;
- i dati anagrafici di tutti i soci fondatori, corredati da brevi note personali;
- l'indicazione di coloro che potrebbero far parte del primo Consiglio Direttivo, così come sarà previsto nell'atto costitutivo.
Inoltre la domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione, da parte di tutti i soci fondatori, di voler accettare in toto lo statuto dell'associazione centrale e di volerne adottare l'intera normativa (con i debiti adeguamenti relativi ad una struttura periferica), al fine di regolare la vita e l'attività della costituenda Associazione o del costituendo Comitato Cittadino, secondo lo schema predisposto dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dell'ALTS (ONLUS) esaminerà la domanda, alla quale dovrà essere allegata bozza dell'atto costitutivo, nel corso della sua prima seduta, o comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda stessa.
Se il Consiglio Direttivo dà parere favorevole all'affiliazione, ne invierà comunicazione scritta alla parte richiedente invitandola ad attivarsi per costituire formalmente la struttura periferica entro i trenta giorni successivi alla detta comunicazione.
Successivamente il Presidente del Consiglio Direttivo della costituita struttura locale invierà copia autentica dell'atto pubblico notarile di costituzione(o autenticato dal notaio), alla sede dell' ALTS ed a questo punto il Consiglio direttivo, verificato il rispetto di tutte le condizioni di cui sopra, delibererà l'affiliazione dell' Ente a tutti gli effetti.

Art. 26) Le strutture territoriali affiliate (associazioni o comitati) hanno autonomia giuridica, amministrativa, gestionale e patrimoniale.

Art. 27) Le strutture territoriali affiliate, oltre a stabilire le proprie iniziative, sono tenute a contribuire con i propri mezzi alla realizzazione dei programmi locali e nazionali, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti in sede centrale dal Consiglio Direttivo.

Art. 28) L'Associazione conserva su tutte le affiliate il potere di stabilire una direzione unitaria d'indirizzo dell'azione, con eventuali forme di coordinamento organizzativo e finanziario, al fine di poter meglio realizzare alcune iniziative e comunque di poter meglio raggiungere gli scopi associativi prefissati. Il Consiglio Direttivo ha inoltre un potere di controllo e supervisione sull'ordinato svolgimento della vita associativa nelle strutture territoriali locali. Per cui, nel caso in cui vi siano manifeste e comprovate irregolarità nella gestione della struttura locale, oppure si mettano in atto iniziative od opere non conformi alle finalità specifiche ed allo spirito volontaristico dello statuto associativo, o ancora si verifichino difficoltà accertate ed insanabili nell'elezione degli organi di gestione e rappresentanza della struttura territoriale, ovvero ancora si verifichi il rifiuto a versare o il mancato versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio direttivo per la realizzazione dei programmi di attuazione dell'attività associativa, il Consiglio Direttivo, convocato in seduta straordinaria, ha il potere di deliberare l'immediata decadenza degli organismi di gestionre e di rappresentanza della struttura dipendente e di nominare a quest'ultima un Commissario Straordinario, con il compito di riorganizzare l'Associazione o il Comitato (prendendo eventuali provvedimenti nei confronti degli associati non rispettosi dello statuto sociale e delle sue finalità specifiche) o con il compito eventuale di proporne lo scioglimento.

MODIFICHE DEL L'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Art. 29) Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai due terzi degli associati fondatori e ordinari e sottoposte all'assemblea che delibera con le maggioranze innanzi indicate.

N.89071 del Repertorio N. 17541 della Raccolta
DEPOSITO DI DOCUMENTO NEGLI ATTI DI NOTAIO NICOLA CAPUANO
(Art. 1 n. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n.1666)